Hai una polizza vita o una polizza infortuni attiva da anni, paghi il premio a scadenza fissa e ogni primavera, quando prepari la dichiarazione dei redditi, ti chiedi la stessa cosa: quella spesa si può scaricare oppure no? La risposta esiste, è scritta nell’articolo 15 del TUIR, ma cambia a seconda del tipo di polizza, di quanto hai pagato, di come l’hai pagato e, dal 2025, anche di quanto guadagni. Vale la pena capirla per intero, non solo la parte che riguarda quest’anno.

Detrazione, non deduzione: la differenza che conta

Il primo equivoco da chiarire riguarda il meccanismo stesso. I premi assicurativi di cui parliamo in questo articolo non riducono il tuo reddito imponibile (quella sarebbe una deduzione), ma abbattono direttamente l’imposta che devi pagare, nella misura del 19% della spesa sostenuta. Su un premio di 500 euro, il beneficio concreto è quindi 95 euro tolti dall’IRPEF dovuta, non 500 euro in meno di reddito da tassare. È una differenza da tenere a mente, perché cambia parecchio l’ordine di grandezza del risparmio reale, che spesso viene sovrastimato da chi confonde le due categorie.

La norma di riferimento è l’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR, che riconosce la detrazione per i premi versati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Il principio da solo non basta: il testo pone paletti precisi su quali polizze rientrano e su quanto puoi effettivamente scaricare.

I tre massimali che devi conoscere

Non esiste un unico tetto di spesa: ce ne sono tre, e non sempre si sommano tra loro.

Tipo di copertura Tetto di spesa annuo Detrazione massima (19%)
Vita e infortuni (morte o invalidità permanente non inferiore al 5%) 530 euro 100,70 euro
Vita a tutela di persone con necessità di sostegno intensivo (disabilità grave, legge 104/1992) 750 euro 142,50 euro
Rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana 1.291,14 euro 245,32 euro

Il primo tetto, quello di 530 euro, è quello che riguarda la maggior parte di chi legge: si applica sommando tutti i premi per polizze vita e infortuni pagati nell’anno, non polizza per polizza. Se hai tre contratti diversi con premi complessivi di 900 euro, la detrazione si calcola comunque solo sui primi 530 euro, non su 900.

Il secondo tetto, 750 euro, riguarda un caso più circoscritto: le polizze sul rischio di morte stipulate a tutela di una persona con necessità di sostegno intensivo, la definizione tecnica che la legge 104/1992 usa per la disabilità grave.

Il terzo tetto, 1.291,14 euro, è indipendente dal primo: riguarda le polizze che coprono il rischio di non essere più autosufficienti nel compiere gli atti della vita quotidiana, e vale a una condizione precisa, che la compagnia assicurativa non abbia la facoltà di recedere dal contratto. Se questa clausola manca, il premio non rientra in questa categoria e ricade, se ne ha i requisiti, in quella ordinaria da 530 euro.

Un esempio di calcolo, con più polizze insieme

Prendi il caso di una coppia con due polizze vita e infortuni attive, una per ciascun coniuge, con premi rispettivamente di 400 e 350 euro, più una polizza contro la non autosufficienza sottoscritta per un genitore anziano fiscalmente a carico, con premio annuo di 900 euro e senza facoltà di recesso da parte dell’assicuratore.

Voce Importo
Premio polizza vita/infortuni coniuge 1 400 euro
Premio polizza vita/infortuni coniuge 2 350 euro
Somma premi vita/infortuni 750 euro
Tetto applicabile (vita/infortuni) 530 euro
Detrazione su vita/infortuni (530 × 19%) 100,70 euro
Premio polizza non autosufficienza 900 euro
Tetto applicabile (non autosufficienza) 1.291,14 euro (non superato)
Detrazione su non autosufficienza (900 × 19%) 171,00 euro
Detrazione totale nel 730 271,70 euro

I 220 euro di premi vita e infortuni che superano il tetto di 530 (750 meno 530) restano a carico della famiglia senza alcun beneficio fiscale: è il punto che sfugge più spesso a chi ha più di una polizza attiva, e spera che il tetto valga per ciascuna singolarmente invece che sulla somma.

Il requisito che fa saltare la detrazione a molti: il pagamento tracciabile

Dal 2020 la detrazione dei premi assicurativi, come quella della maggior parte degli oneri detraibili al 19%, è condizionata al pagamento con mezzi tracciabili: bonifico, carta di debito o di credito, assegno, bollettino postale. Il contante non dà diritto ad alcuna detrazione, indipendentemente da quanto sia documentabile in altro modo. Conserva la prova del pagamento (l’estratto conto, la ricevuta della carta) insieme alla documentazione del contratto: in caso di controllo, è quello che l’Agenzia delle Entrate chiede per primo.

Cosa non rientra

La RC auto obbligatoria, quella che copre i danni causati a terzi, non è mai detraibile: non è una scelta, è un obbligo di legge, e la norma sulla detrazione riguarda un rischio che scegli volontariamente di coprire, non uno imposto. Diverso il discorso per la garanzia infortuni del conducente, spesso inclusa o aggiungibile alla polizza auto: quella quota di premio, se distinta nel contratto, segue le stesse regole (e lo stesso tetto di 530 euro) delle altre polizze infortuni. Le polizze che uniscono una componente di investimento a una di protezione seguono invece un trattamento più complesso, che dipende da quanto del premio sia effettivamente riferibile al rischio puro di morte o invalidità: è un caso in cui vale la pena farsi guidare da chi prepara la tua dichiarazione, invece di applicare senza verifica la regola pensata per le polizze pure.

La novità che riguarda i redditi più alti, dal 2025

Se il tuo reddito complessivo supera i 75.000 euro, dal 2025 esiste un tetto ulteriore, che si aggiunge a quello specifico dei premi assicurativi e riguarda l’insieme di tutte le spese detraibili al 19% dell’anno, non solo quelle assicurative. Lo ha introdotto la legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) con il nuovo articolo 16-ter del TUIR, e si applica per la prima volta nel modello 730/2026, sulle spese sostenute nel 2025.

Il meccanismo funziona per fasce di reddito. Per un reddito complessivo tra 75.000 e 100.000 euro l’importo base è 14.000 euro, sopra i 100.000 euro scende a 8.000 euro. Questo importo base si moltiplica poi per un coefficiente che dipende dal numero di figli fiscalmente a carico: 0,5 senza figli, 0,7 con un figlio, 0,85 con due figli, 1 con tre o più figli oppure con almeno un figlio con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/1992. Il risultato è il tetto massimo di spesa complessiva su cui puoi calcolare detrazioni al 19% in quell’anno.

Due precisazioni evitano un errore comune. Le spese sanitarie restano escluse da questo calcolo e detraibili per intero indipendentemente dal reddito, e lo stesso vale per gli interessi sui mutui e i premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, che restano fuori dal nuovo tetto. In più, dal periodo d’imposta 2026 si aggiunge un taglio fisso ulteriore di 440 euro sul totale delle detrazioni per chi supera i 200.000 euro di reddito complessivo, indipendente dal calcolo per fasce appena descritto.

Un caso concreto aiuta a vedere l’effetto. Una persona senza figli a carico, con reddito complessivo di 210.000 euro, stipula nel 2025 una nuova polizza vita da 530 euro di premio annuo, ha interessi su un mutuo contratto nello stesso anno per 5.000 euro e altre spese detraibili al 19% per 200 euro: il totale delle spese soggette al nuovo tetto è 5.730 euro. Il tetto applicabile è 8.000 euro (reddito sopra 100.000) moltiplicato per 0,5 (nessun figlio a carico), cioè 4.000 euro. Solo 4.000 dei 5.730 euro di spesa generano detrazione, 1.730 euro restano fuori, con una minore detrazione di circa 328,70 euro rispetto a quanto sarebbe spettato senza il tetto. A questo, dal 2026, si somma l’ulteriore riduzione fissa di 440 euro riservata a chi supera i 200.000 euro di reddito. Per la maggior parte di chi legge questo articolo, con redditi sotto i 75.000 euro, questa parte semplicemente non si applica: vale comunque la pena conoscerla, perché la soglia non è così lontana da alcune situazioni familiari con due redditi sommati nella stessa dichiarazione.

Cosa fare da qui

Se hai pagato premi assicurativi quest’anno, il primo controllo è verificare che il pagamento sia stato tracciabile: se hai pagato in contanti anche solo una rata, quella parte esce dal calcolo. Il secondo passo è sommare tutti i premi della stessa categoria, vita e infortuni da una parte, non autosufficienza dall’altra, per capire se stai sotto o sopra i rispettivi tetti, prima di sperare che si sommino diversamente. Se il tuo reddito complessivo supera i 75.000 euro e hai stipulato la polizza dal 2025 in poi, verifica anche il tetto assoluto dell’articolo 16-ter insieme a tutte le altre spese detraibili dell’anno, non solo quella assicurativa: è lì che si annida l’errore più costoso, perché il tetto vale sulla somma, non su ogni voce singolarmente. Conserva sempre il contratto e la prova di pagamento: sono i due documenti che servono in caso di controllo, e recuperarli a distanza di anni è molto più complicato che archiviarli subito.

Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza fiscale, assicurativa o finanziaria personalizzata. Le soglie, i coefficienti e le regole descritte riflettono la normativa in vigore al momento della pubblicazione: la materia cambia con ogni legge di bilancio, verifica sempre la tua situazione specifica con un commercialista prima di compilare la dichiarazione dei redditi.

Fonti

  1. Agenzia delle Entrate, "Premi di assicurazione (Rigo E8/E10, cod. 36, 38, 39, 51, 52 e 81)", scheda ufficiale sulla detrazione dei premi assicurativi — agenziaentrate.gov.it
  2. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, "Novità in tema di detrazioni, legge 30 dicembre 2024 n. 207" (riordino delle detrazioni, art. 16-ter TUIR) — agenziaentrate.gov.it
  3. Brocardi.it, testo dell'articolo 16-ter del TUIR (riordino delle detrazioni) — brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art16ter.html
  4. Brocardi.it, testo dell'articolo 15 del TUIR (detrazioni per oneri, comma 1 lettera f e comma 3-bis) — brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi/titolo-i/capo-i/art15.html
  5. Centro Fiscale, "Assicurazioni Detraibili 730 2026: Guida Completa" (massimali 530, 750 e 1.291,14 euro) — centrofiscale.com/assicurazioni-detraibili-730-2026
  6. Commercialista Telematico, "730/2026 e riordino delle detrazioni fiscali: cosa cambia per i redditi oltre 75.000 euro", marzo 2026 — commercialistatelematico.com
  7. CAFinforma, "Tetto detrazioni 2026 redditi alti: art. 16-ter TUIR" (fasce di reddito, importi base e coefficiente familiare) — cafinforma.it/tetto-detrazioni-2026-articolo-16-ter-tuir
  8. Il Sole 24 Ore, NT+ Lavoro, "Limite alle detrazioni per redditi tra 120.000 e 240.000 euro" (decalage ex art. 15 comma 3-bis TUIR, cumulabile con il nuovo tetto) — ntpluslavoro.ilsole24ore.com
  9. MySolution, "Legge Bilancio 2026: nuovo taglio detrazioni per redditi oltre 200k", maggio 2026 (riduzione fissa di 440 euro) — mysolution.it
  10. LeggeInChiaro.it, "Detrazione premi assicurazione vita e infortuni" (massimali di 530 e 750 euro, requisito del pagamento tracciabile) — leggeinchiaro.it/detrazione-premi-assicurazione-vita-infortuni