Metti il caso di chi ha comprato qualche bitcoin nel 2020, non ci ha più pensato per anni, e lo scorso mese lo ha finalmente convertito in euro per fare un acconto su una casa. Il conto in banca è più pesante, la plusvalenza è reale, ma la sorpresa arriva quando ci si siede a fare i conti con il commercialista: l’aliquota che ricordava (26%) non è più quella in vigore da un pezzo. Dal primo gennaio 2026 è cambiato quasi tutto (aliquota, soglie, obblighi dichiarativi), e conviene arrivarci preparati prima di premere “vendi”, non dopo aver già incassato.

Cosa cambia dal primo gennaio 2026

La legge di bilancio 2026 ha reso operative alcune modifiche già annunciate l’anno precedente, e ha aggiunto qualche dettaglio nuovo. I punti principali sono quattro.

L’aliquota sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto attività sale dal 26% al 33% (si tratta di redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, tassati con imposta sostitutiva). La franchigia storica di 2.000 euro, sotto la quale non si pagava nulla, era già stata abolita dal 2025: da quell’anno in poi ogni euro di plusvalenza è imponibile, anche pochi euro di margine su una vendita minima. Un’eccezione resta per gli e-money token denominati in euro conformi al regolamento MiCAR, cioè le stablecoin “euro” regolamentate: per queste l’aliquota resta al 26%. E chi preferisce un’esposizione indiretta, tramite ETP o ETN quotati su crypto invece del possesso diretto del token, continua a essere tassato come un normale strumento finanziario, al 26%, non al 33%: una differenza che vale la pena conoscere prima di decidere come costruire la propria posizione.

Tipo di provento Aliquota fino al 2025 Aliquota dal 2026
Plusvalenze crypto dirette (bitcoin, ether, altcoin) 26% 33%
Stablecoin (e-money token in euro, MiCAR compliant) 26% 26%
ETP/ETN su crypto quotati (possesso indiretto) 26% 26%
Ricompense da staking (tassate alla ricezione) 26% 33%

Quali operazioni fanno scattare la tassazione, e quali no

Vendere crypto in cambio di euro o di un’altra valuta fiat è sempre un evento tassabile, su questo non ci sono dubbi. Più delicato è il caso della permuta tra due cripto attività diverse. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30/E del 2023, ha chiarito che lo scambio tra cripto attività con “eguali caratteristiche e funzioni” resta fiscalmente neutro, tipicamente lo scambio tra due criptovalute della stessa natura generica. Se invece le caratteristiche sono diverse, l’operazione genera comunque una plusvalenza o una minusvalenza tassabile nel momento dello scambio, non solo quando poi converti tutto in euro.

Le ricompense da staking sono tassate subito, al momento dell’accredito, sul valore di mercato in euro di quel giorno, indipendentemente da quando deciderai di vendere quei token. Il mining resta invece il punto più incerto del quadro normativo: non esiste una linea guida ufficiale specifica dell’Agenzia delle Entrate su questo tema. La lettura prevalente tra i commercialisti che seguono il settore è che, se il mining è un’attività occasionale, i proventi rientrino comunque tra i redditi diversi; se invece configura un’attività d’impresa (hardware dedicato, continuità operativa), si entra nell’area del reddito d’impresa, con aliquote IRES e IRAP che non hanno nulla a che vedere con il 33% sostitutivo. Su questo punto specifico, in assenza di una posizione ufficiale, conviene farsi seguire da un commercialista pratico della materia prima di dichiarare, invece di affidarsi a una regola generale trovata online.

Un esempio di calcolo, numeri alla mano

Marco (nome di fantasia) ha comprato 1 bitcoin nel 2020 a 8.000 euro. A luglio 2026 lo vende a 70.000 euro. La plusvalenza è 62.000 euro (70.000 meno 8.000).

Con l’aliquota in vigore dal 2026, l’imposta sostitutiva dovuta è 62.000 × 33% = 20.460 euro. Con la vecchia aliquota del 26% sarebbe stata 62.000 × 26% = 16.120 euro. La differenza, dovuta solo all’aumento dell’aliquota, è 4.340 euro su questa singola vendita: un costo che pesa allo stesso modo indipendentemente da quanto a lungo si sia tenuta la posizione.

La rivalutazione al 18%, una finestra già chiusa ma utile da capire

La legge di bilancio 2025 aveva aperto una possibilità concreta per chi deteneva crypto al primo gennaio 2025: rideterminare il valore fiscale di quelle posizioni al valore di mercato di quella data, pagando un’imposta sostitutiva del 18%, e usare quel nuovo valore come costo di riferimento per calcolare le plusvalenze future, al posto del prezzo di acquisto originario (spesso molto più basso). La scadenza per il versamento, in un’unica soluzione o come prima di tre rate annuali, era fissata al primo dicembre 2025: nel momento in cui leggi questo articolo, quindi, la finestra è già chiusa.

Vale comunque la pena capire la logica, perché uno strumento simile potrebbe tornare in una prossima legge di bilancio (è già successo altre volte, anche per altri asset come terreni e partecipazioni societarie). Riprendendo l’esempio di Marco: se avesse rivalutato il suo bitcoin al valore di mercato del primo gennaio 2025, ipotizziamo 60.000 euro, avrebbe versato subito 60.000 × 18% = 10.800 euro di imposta sostitutiva. Alla vendita di luglio 2026 a 70.000 euro, la plusvalenza tassabile sarebbe stata solo 10.000 euro (70.000 meno il nuovo costo fiscale di 60.000), con un’imposta di 10.000 × 33% = 3.300 euro. Totale imposte pagate: 10.800 più 3.300, cioè 14.100 euro, contro i 20.460 euro dello scenario senza rivalutazione. Un risparmio di 6.360 euro, a fronte però di un esborso anticipato nel 2025, prima ancora di sapere con certezza a quale prezzo si sarebbe venduto in seguito. È sempre questo il compromesso di ogni rivalutazione fiscale: paghi prima e paghi meno in totale, scommettendo che il vantaggio finale superi il costo di anticipare l’esborso.

Cosa fare con le minusvalenze

Se nel 2026 chiudi una posizione in perdita, quella minusvalenza non si perde. Puoi usarla per compensare plusvalenze della stessa categoria, cioè altre cripto attività, realizzate nello stesso anno o nei quattro anni fiscali successivi: è quello che nel gergo si chiama zainetto fiscale. Due dettagli generano più confusione del dovuto: le minusvalenze realizzate prima del 2023 non sono utilizzabili con le nuove regole, e nel 2026 vanno tenute d’occhio in particolare quelle maturate nel 2022, perché il termine dei quattro anni per usarle scade il 31 dicembre 2026. Un articolo dedicato di questo blog tratta il tema in modo più approfondito: qui basti sapere che conviene tracciare le minusvalenze anno per anno, non ricostruirle a memoria quando arriva il momento di compensare.

Gli obblighi dichiarativi: quadro W (o RW), e l’imposta patrimoniale IVACA

Chiunque detenga cripto attività, anche un solo euro, è tenuto al monitoraggio fiscale. Nel modello Redditi Persone Fisiche si usa ancora il quadro RW, mentre nel modello 730 dal 2026 è stato introdotto il quadro W, pensato per semplificare la compilazione rispetto al vecchio RW (i due quadri convivono, cambia solo il modello dichiarativo in cui compilarli). La sanzione per omessa o incompleta compilazione va dal 3% al 15% del valore non dichiarato (le fonti fiscali consultate non concordano del tutto su un eventuale raddoppio quando le cripto attività sono custodite su exchange esteri, un dubbio che approfondiamo nelle note in fondo all’articolo): non è comunque un adempimento da prendere sotto gamba, anche se non hai mai venduto nulla.

Oltre al monitoraggio, dal 2023 esiste anche un’imposta patrimoniale specifica per le cripto attività, introdotta con il decreto legge 73/2023 al posto della vecchia IVAFE (che non si applica più a questo tipo di asset): pari al 2 per mille del valore delle cripto attività detenute al 31 dicembre di ogni anno, dovuta indipendentemente dal fatto che l’exchange sia italiano o estero. Se l’importo calcolato è sotto i 12 euro, non è dovuto nulla.

Dal 2026 entra inoltre in vigore la direttiva europea DAC8, che obbliga gli exchange operativi in Europa a comunicare automaticamente all’Agenzia delle Entrate i dati anagrafici e le operazioni dei propri utenti italiani. Chi finora ha contato sul fatto che un exchange estero non comunicasse nulla al fisco italiano, sta per perdere quel margine di anonimato: prima o poi, quei dati arrivano comunque.

Cosa fare da qui

Se possiedi crypto e non hai mai monitorato con precisione il costo di acquisto di ogni singola posizione, il primo passo pratico è ricostruirlo ora, mentre le informazioni sono ancora reperibili (estratti conto degli exchange, transazioni on-chain), non tra qualche anno quando servirà per forza e i dati saranno più difficili da recuperare. Se stai valutando di vendere una posizione consistente, calcola in anticipo l’imposta al 33% sul guadagno reale, non sulla cifra lorda che vedi nel wallet: chi ragiona ancora con il 26% in testa rischia di sovrastimare quanto gli resterà in tasca, ed è un errore che scopri troppo tardi se lo fai solo a vendita avvenuta. E se usi exchange esteri o wallet non custodial, verifica comunque gli obblighi di quadro RW o W e di IVACA: l’assenza di una segnalazione automatica da parte della piattaforma non ti esonera dal dichiararli tu stesso, e con il DAC8 ormai operativo è un rischio che conviene non correre.

Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza fiscale o finanziaria personalizzata. Le aliquote, le soglie e gli obblighi dichiarativi descritti riflettono la normativa in vigore al momento della pubblicazione (legge di bilancio 2026): la materia cambia spesso, verifica sempre la situazione più aggiornata con un commercialista prima di prendere decisioni operative. L’esempio numerico su “Marco” è interamente di fantasia, costruito a scopo didattico con cifre semplificate.

Fonti

  1. Il Fatto Quotidiano, "Criptovalute: aliquota plusvalenze al 33% nel 2026, resta 26% per stablecoin euro", 21 ottobre 2025 — ilfattoquotidiano.it/2025/10/21/criptovalute-aliquota-plusvalenze-stablecoin-euro-notizie/8167823
  2. Agenda Digitale, "Tassazione cripto-attività 2026: cosa cambia su plusvalenze, permute e ISEE" — agendadigitale.eu/documenti/tassazione-cripto-attivita-2026-cosa-cambia-su-plusvalenze-permute-e-isee
  3. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 2023 (regime di neutralità fiscale per le permute tra cripto attività con eguali caratteristiche e funzioni), citata in fiscomania.com e centrofiscale.com
  4. Centro Fiscale, "730 e Criptovalute 2026: Come Dichiarare Bitcoin e Crypto nel Quadro W (ex RW)" — centrofiscale.com/730-criptovalute-quadro-rw-dichiarazione
  5. Fiscomania, "Rivalutazione cripto-attività 2025: ultimi giorni per l'imposta al 18%" — fiscomania.com/rivalutazione-cripto-attivita-scadenza
  6. Young Platform, "Minusvalenze: cosa sono e come ridurre le imposte 2026" — youngplatform.com/blog/tasse-crypto/minusvalenze-cosa-sono-come-compensare-dichiarazione-redditi
  7. The Crypto Gateway, "Imposta di bollo criptovalute 2026: cos'è e come si calcola" (IVACA, aliquota 2 per mille, soglia di esenzione 12 euro) — thecryptogateway.it/imposta-di-bollo-criptovalute
  8. MoneyViz Blog, "Tasse Staking Crypto 2026: guida alla dichiarazione nel Quadro RT" — blog.moneyviz.it/staking-criptovalute-tasse-come-funziona
  9. Young Platform, "Mining di criptovalute: trattamento fiscale in Italia nel 2026" — youngplatform.com/blog/tasse-crypto/mining-imposte-criptovalute-dichirazione-dei-redditi
  10. MySolution, "Il ravvedimento del quadro RW: i periodi di accertamento e le sanzioni dovute" — mysolution.it/fisco/guide/guide-dichiarazioni/2026/il-quadro-rw-2026