Il modulo arriva insieme al contratto, di solito in mezzo a una pila di fogli da firmare il primo giorno. Chiede dove vuoi che vada il tuo TFR e ti dà due caselle. Quasi nessuno lo legge davvero, e fino a poco tempo fa non leggerlo aveva una conseguenza precisa: il TFR restava in azienda. Da qualche settimana quella conseguenza si è ribaltata, e vale la pena capire di quanti soldi stiamo parlando prima di lasciare che decida il silenzio.

Cosa è cambiato il 1 luglio 2026

La legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025, articolo 1, commi 195 e seguenti) ha sostituito il vecchio silenzio assenso semestrale con un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, operativo dal 1 luglio 2026.

Il funzionamento, per chi viene assunto per la prima volta nel settore privato da quella data, è questo: l’iscrizione a una forma pensionistica collettiva scatta con l’assunzione, e il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare. Se rinuncia, può indirizzare il TFR maturando a un fondo diverso scelto da lui, oppure tenerlo in azienda con le regole ordinarie dell’articolo 2120 del codice civile. Se non dice niente entro i 60 giorni, il TFR maturando (insieme ai contributi previsti dal contratto) finisce nel fondo pensione collettivo indicato dal contratto collettivo applicato in azienda. Se in azienda ne esistono più di uno, si prende quello con più iscritti, salvo accordi diversi; se non ce n’è nessuno, il TFR va alla forma pensionistica residuale.

Due dettagli che cambiano la sostanza e che nella cronaca di questi mesi sono stati raccontati male più di una volta.

Il primo: le due scelte non sono simmetriche. Tenere il TFR in azienda è una decisione che puoi revocare in qualsiasi momento successivo, destinando il TFR futuro a una forma pensionistica complementare. Il conferimento al fondo pensione, invece, non si annulla: da quel momento il TFR maturando prende quella strada e ci resta. Non è una punizione, è la logica di uno strumento previdenziale con un vincolo di destinazione, ma è la ragione per cui vale la pena fare il conto prima e non dopo.

Il secondo: se non è la tua prima assunzione e hai già una posizione in un fondo pensione alimentata anche solo in parte dal TFR, i 60 giorni ti servono per dire al nuovo datore di lavoro a quale fondo destinare il TFR maturando, non per tornare in azienda. Quella porta è chiusa, a meno che tu non abbia riscattato integralmente la posizione precedente.

Chi era già assunto prima del 1 luglio 2026 e ha il TFR in azienda non viene toccato da questo automatismo. Continua a valere la regola di sempre del decreto legislativo 252/2005: puoi conferire il TFR maturando alla previdenza complementare quando vuoi, e da lì non si torna indietro.

Come cresce il TFR lasciato in azienda

L’articolo 2120 del codice civile fissa sia quanto si accantona sia come si rivaluta, e non lascia margini di manovra a nessuno.

Ogni anno viene accantonata una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5. Da quella quota si toglie lo 0,50% della retribuzione imponibile previdenziale, un contributo che il datore versa all’INPS (legge 297/1982). Su una retribuzione lorda di 30.000 euro il conto è: 30.000 diviso 13,5 fa 2.222 euro, meno 150 euro di contributo, restano 2.072 euro accantonati.

Il capitale accumulato si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con una formula fissa: 1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto a dicembre dell’anno precedente. Su quella rivalutazione il datore di lavoro versa ogni anno un’imposta sostitutiva del 17%, quindi il tasso che vedi crescere sul tuo montante è già netto.

Cosa ha prodotto questa formula nella realtà recente: nel 2025 la rivalutazione netta del TFR è stata dell’1,9%, e nel decennio 2015 a 2025 si è attestata sul 2,5% medio annuo composto (COVIP, Relazione per l’anno 2025). È un rendimento che segue l’inflazione con uno scarto strutturale, per costruzione: quando l’inflazione corre, il TFR recupera solo tre quarti dell’aumento più l’1,5% fisso; quando l’inflazione è bassa, quell’1,5% fisso diventa il grosso del rendimento.

Come cresce nel fondo pensione

Qui non c’è una formula di legge, c’è un portafoglio. Il TFR conferito viene investito nella linea che scegli tu, e il risultato dipende da cosa c’è dentro quella linea e da quanto costa gestirla.

I rendimenti netti del 2025 rilevati da COVIP: 4,8% per i fondi negoziali, 5,7% per i fondi aperti, 5,1% per le gestioni unit linked dei PIP, contro l’1,9% della rivalutazione del TFR. Ma l’anno singolo dice poco. Sul decennio 2015 a 2025 il quadro è più utile, e soprattutto è molto più differenziato al suo interno:

Tipo di linea Rendimento netto medio annuo composto, decennio 2015 a 2025
Linee a maggiore contenuto azionario (tutte le tipologie di forma pensionistica) tra 4,8% e 5,1%
Linee bilanciate, fondi aperti 2,9%
Linee bilanciate, fondi negoziali 2,7%
Linee bilanciate, PIP unit linked 1,9%
Linee garantite e obbligazionarie pure poco superiori allo zero
Rivalutazione del TFR in azienda 2,5%

Questi rendimenti sono già al netto dei costi di gestione e dell’imposta sostitutiva sui rendimenti, che per i fondi pensione è del 20%, ridotta al 12,5% sulla quota riferibile a titoli di Stato ed equiparati (legge 190/2014). Vale la pena notare da subito una cosa che salta all’occhio guardando la tabella: metà delle righe sta sotto o intorno al 2,5% del TFR. Il fondo pensione non batte il TFR per definizione, lo batte in funzione di cosa ci metti dentro.

Un’ultima precisazione fiscale che genera confusione a ripetizione: il TFR che conferisci al fondo non è deducibile e non consuma il plafond di deducibilità dei contributi, salito da 5.164,57 a 5.300 euro annui dal 2026 con la stessa legge di bilancio. Quel plafond resta interamente disponibile per i tuoi versamenti volontari e per il contributo del datore di lavoro. Il motivo è semplice: il TFR non è mai entrato nel tuo reddito imponibile, quindi non c’è niente da dedurre.

La tassazione finale, dove la differenza è più grande

Le due strade vengono tassate con due regimi diversi, e il divario è largo.

TFR in azienda. Si applica la tassazione separata dell’articolo 19 del TUIR. La base imponibile è il TFR maturato al netto delle rivalutazioni, che hanno già pagato il 17% anno per anno. L’aliquota si determina calcolando un reddito di riferimento (il TFR lordo diviso per gli anni di servizio, moltiplicato per dodici), applicandoci l’IRPEF a scaglioni e ricavandone l’aliquota media. In seguito l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta usando l’aliquota media dei cinque anni precedenti.

Con gli scaglioni IRPEF in vigore dal 2026 (23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000, 43% oltre) il pavimento di questo meccanismo è il 23%: sotto quella soglia non si scende, perché 23% è già l’aliquota minima.

TFR nel fondo pensione. La prestazione è tassata con una ritenuta del 15%, che scende dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% dopo 35 anni (decreto legislativo 252/2005). Anche qui la base imponibile esclude i rendimenti già tassati anno per anno.

Il confronto, su un lavoratore con 25 anni di accumulo:

Retribuzione lorda annua Aliquota media sulla tassazione separata Aliquota del fondo dopo 25 anni Differenza
30.000 euro 23,0% 12% 11,0 punti
55.000 euro 26,9% 12% 14,9 punti

Più alto è il reddito, più largo il divario. Ma il punto interessante è l’altro: il divario non si chiude mai del tutto, perché il 23% è un pavimento e il 15% del fondo è un tetto. Sul lato fiscale il fondo pensione parte avanti per chiunque, di almeno 8 punti. Se il risultato finale può ribaltarsi, non è per le tasse.

La simulazione completa su 25 anni

Prendiamo il caso della retribuzione da 30.000 euro lordi, con 2.072 euro di TFR accantonati ogni anno per 25 anni, quindi 51.800 euro di versamenti complessivi. Per proiettare in avanti usiamo i rendimenti medi decennali appena visti: non è una previsione, è un’ipotesi di lavoro costruita su quello che è successo, e i prossimi venticinque anni non hanno nessun obbligo di somigliare agli ultimi dieci. Ipotizziamo per semplicità una retribuzione stabile.

Destinazione del TFR Rendimento netto annuo ipotizzato Montante lordo dopo 25 anni Imposta finale Netto in mano
TFR in azienda 2,5% 70.762 euro 11.914 euro (23% su 51.800) 58.848 euro
Fondo pensione, linea azionaria 4,8% 96.218 euro 6.216 euro (12% su 51.800) 90.002 euro
Fondo negoziale, linea bilanciata 2,7% 72.640 euro 6.216 euro 66.424 euro
PIP unit linked, linea bilanciata 1,9% 65.527 euro 6.216 euro 59.311 euro
Fondo pensione, linea garantita 0,5% (ipotesi) 55.030 euro 6.216 euro 48.814 euro

Il passaggio numerico, per chi vuole rifarlo. Il montante lordo è il valore futuro di 25 versamenti annui da 2.072 euro al tasso indicato: con il 4,8%, 2.072 moltiplicato per 46,44 fa 96.218 euro. L’imposta finale si calcola solo sui 51.800 euro versati, perché i rendimenti hanno già pagato le loro imposte lungo il percorso, in un caso il 17% sulla rivalutazione, nell’altro il 20% o il 12,5% sul risultato di gestione. Per la linea garantita ho usato lo 0,5% come ipotesi esplicita: COVIP per queste linee indica nel decennio rendimenti medi “poco superiori allo zero”, senza un valore puntuale, e preferisco dichiarare l’assunzione invece di spacciarla per un dato rilevato.

Il risultato che conta non è il primo della lista. È che tra la riga migliore e la riga peggiore ballano 41.188 euro, e che due righe su quattro del fondo pensione finiscono sotto o appena sopra il TFR lasciato in azienda. Il vantaggio fiscale del fondo, che vale poco più di 5.700 euro in questa simulazione, viene mangiato interamente da un differenziale di rendimento di due punti l’anno.

Le tre variabili che decidono il risultato

1. Il comparto, che può ribaltare tutto

È la variabile con il peso maggiore, e nella simulazione si vede senza bisogno di commento: la linea garantita chiude 10.034 euro sotto il TFR lasciato in azienda. Non è un paradosso, è aritmetica. Una linea garantita investe quasi tutto in strumenti a bassissimo rischio, il rendimento resta vicino allo zero, e il regalo fiscale in uscita non basta a colmare venticinque anni di differenza.

C’è un motivo strutturale per cui succede spesso, ed è il motivo per cui questo caso non è teorico: la linea garantita è quella in cui, storicamente, il TFR conferito tacitamente veniva fatto confluire. Chi finisce nel fondo pensione senza scegliere niente ha buone probabilità di trovarsi esattamente nel comparto che nel lungo periodo ha reso meno del TFR che ha lasciato.

2. I costi, che si vedono solo se li vai a cercare

Guarda di nuovo le linee bilanciate della tabella dei rendimenti: 2,9% i fondi aperti, 2,7% i negoziali, 1,9% i PIP unit linked. Stessa categoria di rischio, un punto pieno di differenza sul risultato netto decennale. Una parte importante di quella distanza è costo.

L’indicatore sintetico dei costi (ISC) rilevato da COVIP al 31 dicembre 2025, su un orizzonte di dieci anni, dà valori medi intorno allo 0,50% per i fondi negoziali, all’1,35% per i fondi aperti e al 2,17% per i PIP. Su venticinque anni, due punti di costo annuo in più non sono un dettaglio amministrativo: sono la differenza tra battere il TFR e pareggiarlo. Nella simulazione, il PIP bilanciato chiude a 59.311 euro contro i 58.848 euro del TFR in azienda, cioè 463 euro di scarto dopo un quarto di secolo. Un pareggio, in pratica.

L’ISC è pubblicato per ogni comparto di ogni fondo e COVIP mette a disposizione un comparatore. Guardarlo prima di firmare costa dieci minuti.

3. L’orizzonte temporale, che lavora in tre modi insieme

Gli anni che ti separano dalla pensione agiscono su tre leve contemporaneamente, e vale la pena tenerle distinte.

Sull’aliquota: sotto i 15 anni di partecipazione resti al 15%, poi si scende di 0,30 punti l’anno fino al 9%. Tra chi esce a 15 anni e chi esce a 35 ballano 6 punti di imposta.

Sul rendimento: la differenza tra il 2,5% e il 4,8% è quasi invisibile in tre anni e diventa 31.000 euro in venticinque. Il differenziale ha bisogno di tempo per trasformarsi in soldi.

Sul rischio: un orizzonte lungo permette di assorbire le oscillazioni di una linea azionaria, un orizzonte corto no. Chi ha cinque anni davanti e mette il TFR in una linea azionaria non sta comprando quel 4,8% medio decennale, sta comprando la dispersione dei risultati intorno a quella media, che su cinque anni è larga.

La variabile che spinge dall’altra parte: il contributo del datore

Non entra nella simulazione perché non è quantificabile in generale, ma per molti lavoratori dipendenti pesa più di tutte le altre. Numerosi contratti collettivi prevedono un contributo del datore di lavoro al fondo negoziale di categoria che scatta solo se aderisci e versi anche una quota tua. Quel contributo non esiste in nessuna forma se lasci il TFR in azienda: è denaro aggiuntivo che entra o non entra a seconda della casella che spunti. Quanto vale lo dice il tuo contratto collettivo, e trovarlo richiede una ricerca sul sito del fondo di categoria o una domanda all’ufficio del personale.

Quello che i numeri non dicono

Un confronto su 25 anni nasconde tutto ciò che succede nel mezzo, e in mezzo ci sono le differenze meno visibili.

La liquidità. Dal TFR in azienda puoi chiedere un’anticipazione fino al 70% dopo otto anni di servizio presso lo stesso datore, una sola volta, entro limiti annui di aventi diritto fissati dalla legge. Dal fondo pensione puoi chiedere fino al 75% in qualsiasi momento per spese sanitarie gravi, fino al 75% dopo otto anni di iscrizione per l’acquisto della prima casa, e fino al 30% dopo otto anni per esigenze ulteriori senza doverle motivare. Le anticipazioni per prima casa e per esigenze ulteriori scontano però un’aliquota del 23% sulla parte maturata dal 2007, molto più alta di quella che pagheresti aspettando.

Il rischio di controparte. Il TFR in azienda è un debito dell’azienda verso di te, e se l’azienda diventa insolvente interviene il Fondo di garanzia INPS istituito dalla legge 297/1982. Nelle imprese con almeno 50 addetti il TFR non conferito viene comunque versato al Fondo di Tesoreria INPS. Il patrimonio di un fondo pensione, invece, è per legge autonomo e separato da quello della società che lo gestisce.

Il rischio di mercato. Il TFR in azienda non può perdere valore nominale: nell’anno peggiore possibile cresce dell’1,5%. Una linea azionaria può chiudere l’anno a meno 20%, e nel 2022 molte lo hanno fatto. La domanda vera non è quanto rende in media, è se saresti rimasto fermo guardando quel meno 20% sul montante.

La forma della prestazione. Il TFR arriva tutto insieme alla cessazione del rapporto. Il fondo pensione arriva alla pensione, e la legge di bilancio 2026 ha alzato dal 50% al 60% la quota che si può prendere in capitale, introducendo anche nuove tipologie di rendita. Il resto esce come rendita periodica, che è la funzione previdenziale dello strumento e per qualcuno è un pregio, per qualcun altro un vincolo.

Cosa fare da qui

Se sei stato assunto per la prima volta dopo il 1 luglio 2026, la prima cosa da fare è verificare in che data cadono i tuoi 60 giorni e se sono già scaduti. Se sono passati senza che tu dicessi niente, il TFR sta già andando a un fondo: chiedi all’ufficio del personale quale, e soprattutto in quale comparto sei stato collocato. È l’informazione che pesa di più su tutto il resto e quasi nessuno la chiede.

Se il TFR è già nel fondo, il comparto puoi cambiarlo: quasi tutti i fondi permettono di spostarsi tra le linee dopo un periodo minimo di permanenza. La scelta di conferire il TFR non si annulla, la scelta di come investirlo sì.

Se il TFR è in azienda e stai valutando, i due numeri da recuperare prima di qualsiasi altra cosa sono l’ISC del comparto che ti interessa (sul sito del fondo o sul comparatore COVIP) e il contributo del datore di lavoro previsto dal tuo contratto collettivo. Con quei due dati e gli anni che ti mancano alla pensione la simulazione di questo articolo la rifai sui tuoi numeri in cinque minuti, e ottieni una risposta che vale per te invece che per un caso medio. Se vuoi vedere come si comporta un accumulo periodico su orizzonti diversi, il calcolatore PAC di questo sito fa esattamente quel conto.

Una cosa da non fare: dare per scontato che il fondo pensione vinca perché il fisco lo favorisce. Il fisco lo favorisce, di almeno 8 punti percentuali, ed è un vantaggio reale. Ma in due delle cinque righe della simulazione quel vantaggio è stato interamente annullato dal comparto e dai costi, e in una si è tradotto in una perdita di oltre 10.000 euro. Il vantaggio fiscale è la parte facile del problema. La parte difficile è tutto il resto.

Questo articolo ha uno scopo educativo e non costituisce consulenza finanziaria, fiscale, previdenziale o legale. Aliquote, soglie di deducibilità e regole di destinazione del TFR cambiano con le leggi di bilancio: i valori riportati riflettono la normativa in vigore alla data di pubblicazione. Le simulazioni sono esemplificative, costruite su rendimenti passati che non garantiscono risultati futuri, e non tengono conto della tua situazione personale. Verifica sempre il tuo caso specifico con il tuo fondo pensione, il tuo consulente del lavoro o un professionista abilitato.

Fonti

  1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Portale sulla Previdenza Complementare, "Previdenza complementare: le novità della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) in vigore dal 1° luglio 2026" — lavoro.gov.it/previdenza-complementare
  2. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Portale sulla Previdenza Complementare, "TFR e il meccanismo dell'adesione automatica" (termine di 60 giorni, rinuncia, destinazione in mancanza di scelta, revocabilità) — lavoro.gov.it/previdenza-complementare
  3. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Previdenza complementare: le nuove FAQ su adesione automatica e destinazione del TFR" (lavoratori non alla prima assunzione, fondo collettivo di riferimento, forma residuale) — lavoro.gov.it/previdenza-complementare
  4. INPS, "Previdenza complementare e TFR: novità per cittadini e aziende", messaggio 10 luglio 2026 n. 2325 (regolarizzazione delle quote arretrate di TFR per i primi assunti dal 1° luglio 2026) — inps.it
  5. Codice civile, articolo 2120, "Disciplina del trattamento di fine rapporto" (quota annua pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutazione 1,5% più 75% dell'indice ISTAT FOI, anticipazione fino al 70% dopo otto anni) — brocardi.it/codice-civile
  6. Agenzia delle Entrate, scheda "F24 imposta sostitutiva TFR" (imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR, acconto e saldo) — agenziaentrate.gov.it
  7. Agenzia delle Entrate, "Aliquote e calcolo dell'Irpef" (scaglioni 2026: 23%, 33%, 43%) — agenziaentrate.gov.it
  8. MEF, "Principali misure della legge di bilancio 2026" (riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33%) — mef.gov.it
  9. TUIR (DPR 917/1986), articolo 19, "Indennità di fine rapporto" (tassazione separata, reddito di riferimento, riliquidazione con l'aliquota media del quinquennio, base imponibile al netto delle rivalutazioni) — brocardi.it/testo-unico-imposte-redditi
  10. Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (aliquota del 15% ridotta fino al 9%, anticipazioni, irrevocabilità del conferimento del TFR) — covip.it
  11. COVIP, "Relazione per l'anno 2025" (rendimenti 2025 e decennali per tipologia e comparto, rivalutazione netta del TFR all'1,9% nel 2025 e al 2,5% medio annuo nel decennio) — covip.it
  12. COVIP, "Indicatore sintetico dei costi (ISC)" e comparatore dei costi (valori medi aggregati al 31 dicembre 2025) — covip.it
  13. COVIP, FAQ "Informazioni sul trattamento fiscale" (imposta sostitutiva del 20% sui rendimenti, ridotta al 12,5% sulla quota riferibile a titoli di Stato; il TFR conferito non è deducibile) — covip.it
  14. Legge 29 maggio 1982 n. 297 (contributo dello 0,50% e Fondo di garanzia INPS per il TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro) — inps.it
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